Che cos'è il reato di violenza sessuale?
Il reato di violenza sessuale punisce gli atti che violano la libertà sessuale della vittima senza il suo consenso. In questo tipo di reato, il diritto giuridico tutelato è la libertà sessuale delle persone, ovvero la loro libera determinazione di acconsentire o meno a un contatto fisico di natura sessuale.
Si tratta di un reato intenzionale (in quanto non può essere commesso per imprudenza) e di un reato di mera attività (cioè non richiede un risultato concreto ma la realizzazione di una condotta).
Reato base di violenza sessuale
Il reato base di violenza sessuale è definito dall'articolo 178.1 del Codice penale. Questo articolo punisce con una pena detentiva da 1 a 4 anni chiunque compia qualsiasi atto che violi la libertà sessuale di un'altra persona senza il suo consenso. Il consenso si intende esistente solo quando è stato liberamente espresso attraverso atti che, alla luce delle circostanze del caso, esprimono chiaramente la volontà della persona.
In altre parole, il consenso non deve essere espresso verbalmente, ma deve essere espresso in qualche modo, tenendo conto delle particolarità di ciascun caso.
Violenza sessuale aggravata
L'articolo 178.2 del Codice Penale punisce con pene detentive da 1 a 5 anni le persone che compiono atti a contenuto sessuale usando violenza, intimidazione o abuso di una situazione di superiorità o vulnerabilità della vittima, nonché quelli compiuti su persone prive di sensi o la cui situazione mentale è abusata e quelli compiuti quando la volontà della vittima è annullata per qualsiasi motivo.
Quando vengono descritti i termini violenza o intimidazione, essi devono riferirsi all'atto commesso dall'autore del reato. La violenza deve essere fisica e sufficiente a consentire la commissione del reato. Per quanto riguarda l'intimidazione, essa può essere definita come la minaccia di parole o azioni nei confronti della vittima. Tale intimidazione deve essere sufficientemente credibile da indurre la vittima a compiere un atto sessuale che altrimenti avrebbe rifiutato.
Violazione
L'articolo 179 del Codice Penale definisce lo stupro come un'altra delle tipologie aggravate del reato di violenza sessuale. Lo stupro si verifica quando l'aggressione sessuale consiste nell'accesso carnale per via vaginale, anale o orale o nell'introduzione di membri corporei o oggetti con uno dei primi due mezzi.
In questa tipologia aggravata, le pene differiscono a seconda che vi sia o meno il concorso di violenza e/o intimidazione.
L'aggressore, come stabilito dall'articolo 179.1 del Codice penale, sarà punito con pene detentive da 4 a 12 anni se non c'è violenza e/o intimidazione. Il secondo paragrafo dello stesso precetto legale, invece, punisce con pene detentive da 6 a 12 anni in caso di violenza e/o intimidazione.
Circostanze aggravanti specifiche del reato di violenza sessuale
L'articolo 180 del Codice penale contiene una serie di circostanze specifiche che aggravano le pene previste dagli articoli 178.1 (da 1-4 anni a 2-8 anni di reclusione), 178.3 (da 1-5 anni a 5-10 anni di reclusione), 179.1 (da 4-12 anni a 7-15 anni di reclusione) e 179.2 (da 6-12 anni a 12-15 anni di reclusione) del Codice penale.
Queste circostanze sono:
- Quando il reato è commesso dall'azione congiunta di 2 o più persone.
- Quando viene usata una violenza estremamente grave o vengono compiuti atti particolarmente degradanti o umilianti.
- Se la vittima è particolarmente vulnerabile.
- Se la vittima è o è stata una moglie o una donna che ha o ha avuto una relazione affettiva analoga con l'aggressore.
- Quando l'autore del reato ha approfittato di una situazione o di un rapporto di convivenza o di parentela, o di un rapporto di superiorità rispetto alla vittima.
- Quando l'autore del reato utilizza armi o altri mezzi ugualmente pericolosi, che possono causare la morte o una delle lesioni previste dagli articoli 149 e 150 del Codice Penale, fatta salva la pena eventualmente applicabile per la morte o le lesioni causate.
- Se la volontà della vittima è stata annullata con una sostanza adatta a questo scopo.
Come stabilito nel secondo paragrafo di questo precetto legale, quando concorrono due o più delle circostanze sopra menzionate, le pene rispettivamente menzionate saranno inflitte nella metà superiore della pena.
Allo stesso modo, quando il colpevole ha approfittato della sua condizione di autorità, agente o pubblico ufficiale, è prevista la pena dell'interdizione assoluta da 6 a 12 anni.
Forma attenuata del reato di violenza sessuale
L'articolo 178.4 del Codice Penale punisce la forma attenuata del reato di violenza sessuale: nei casi in cui non vi sia violenza o intimidazione, né sia prevaricata la volontà della vittima, né vi siano altre circostanze aggravanti di cui all'articolo 180 del Codice Penale, può essere comminata la pena della reclusione di tipo base nella sua metà inferiore o una multa da 18 a 24 mesi.
Per poter procedere all'applicazione della tipologia attenuata, si dovrà tenere conto della minore gravità del fatto e delle circostanze personali dell'autore del reato.
Quali sono i cambiamenti apportati dalla legge “solo il sì è sì”?”
Questi reati sono stati recentemente riformati con la legge organica 10/2022, del 6 settembre, sulla garanzia globale della libertà sessuale, nota come legge dell'unico sì è sì.
L'elemento centrale di questa riforma è stato l'eliminazione del precedente concetto di “abuso sessuale”, equiparando qualsiasi atto di natura sessuale al concetto di “aggressione sessuale”. Fino ad allora, la differenza fondamentale tra i due reati era che l'aggressione richiedeva violenza o intimidazione, mentre l'abuso no. Ora, grazie a questa modifica, l'aspetto essenziale da considerare che si tratta di un reato di aggressione sessuale è l'assenza del consenso della vittima.
Di conseguenza, a partire dall'ottobre 2022, qualsiasi attacco alla libertà sessuale è considerato aggressione sessuale, indipendentemente dal fatto che siano coinvolte o meno violenza o intimidazione.
Successivamente, per rimediare a tutta una serie di errori riscontrati una volta approvata la Legge organica 10/2022, questa è stata riformata dalla Legge organica 4/2023, del 27 aprile, che stabilisce specificamente le circostanze aggravanti nel caso in cui la condotta sia realizzata mediante violenza e/o intimidazione, non dimenticando quindi gli elementi presenti prima della riforma.
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